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Ravvedimento operoso 2026: tabella delle sanzioni ridotte dopo il D.Lgs. 87/2024, interessi legali all'1,6%, codici tributo ed esempio completo

Aggiornato il · 7 min di lettura · Redazione di Commercialista AI

Articolo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato sulle fonti ufficiali citate.

In breve

Per gli omessi versamenti dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25%, il 12,5% entro 90 giorni. Con il ravvedimento si paga circa lo 0,083% al giorno fino al 14° giorno, l'1,25% fino al 30°, l'1,39% fino al 90°, il 3,125% entro la dichiarazione dell'anno e il 3,57% dopo, più gli interessi legali all'1,6% annuo nel 2026.

I punti chiave

  • Omesso versamento dal 1° settembre 2024: sanzione base 25%, 12,5% se il ritardo non supera 90 giorni (art. 13 D.Lgs. 471/1997, modificato dal D.Lgs. 87/2024).
  • Con il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997): 0,083% al giorno fino al 14° giorno, 1,25% fino al 30°, 1,39% fino al 90°, 3,125% entro la dichiarazione dell'anno, 3,57% dopo.
  • Dopo un controllo restano le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 del minimo, con percentuali del 4,17%, 5% e 6,25%.
  • Interessi legali 1,6% annuo dal 1° gennaio 2026 (decreto MEF del 10 dicembre 2025), giorno per giorno.
  • Ogni tributo ha i suoi codici F24 per sanzione e interessi; per le ritenute gli interessi si sommano al tributo.

Quanto costa il ravvedimento operoso dopo la riforma delle sanzioni?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento di un omesso versamento costa da circa lo 0,083% per giorno di ritardo, nei primi 14 giorni, fino al 3,57% dell'imposta se si regolarizza dopo il termine della dichiarazione dell'anno della violazione. A questa sanzione si aggiungono sempre l'imposta e gli interessi legali.

Il calcolo parte dalla sanzione base. Il D.Lgs. 87/2024 ha abbassato la sanzione per omesso o tardivo versamento dal 30% al 25%. Se il ritardo non supera 90 giorni la sanzione è dimezzata al 12,5%; se non supera 15 giorni, il 12,5% si riduce ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Il ravvedimento applica poi la sua riduzione su questa base: 1/10, 1/9, 1/8 o 1/7 secondo il momento del pagamento.

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 restano le regole precedenti, con sanzione base del 30% (15% entro 90 giorni): chi regolarizza oggi un debito del 2023 o di inizio 2024 non può usare la tabella qui sotto.

Qual è la tabella delle sanzioni ridotte nel 2026?

La tabella vale per gli omessi versamenti dal 1° settembre 2024 e indica la sanzione da pagare in percentuale sull'imposta non versata. Le prime cinque righe sono il ravvedimento spontaneo; le ultime tre riguardano chi regolarizza dopo un verbale di constatazione o dopo lo schema di atto inviato per il contraddittorio.

Quando si paga Sanzione base Riduzione Sanzione da pagare
Dal 1° al 14° giorno di ritardo 12,5% ÷ 15 per giorno 1/10 circa 0,083% per giorno (1,16% al 14° giorno)
Dal 15° al 30° giorno 12,5% 1/10 1,25%
Dal 31° al 90° giorno 12,5% 1/9 1,39%
Oltre 90 giorni, entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione (o entro un anno, se non c'è dichiarazione periodica) 25% 1/8 3,125%
Oltre quel termine 25% 1/7 3,57%
Dopo lo schema di atto del contraddittorio, senza verbale e senza istanza di adesione 25% 1/6 4,17%
Dopo il verbale di constatazione, senza adesione, prima dello schema di atto 25% 1/5 5%
Dopo lo schema di atto preceduto da verbale, senza istanza di adesione 25% 1/4 6,25%

Due precisazioni utili in studio. Al 15° giorno la riduzione giornaliera arriva a 15/15 del 12,5%, quindi coincide con l'1,25% della fascia successiva. E la vecchia riduzione a 1/6 per chi pagava oltre l'anno successivo non esiste più: oltre il termine della dichiarazione dell'anno della violazione si applica sempre 1/7.

Il ravvedimento è precluso dalla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni degli esiti del controllo automatico della dichiarazione. Per gli acconti, che hanno le loro regole e i loro codici, c'è la guida al ravvedimento operoso dell'acconto non versato.

Come si calcolano gli interessi legali nel 2026?

Gli interessi si calcolano sull'imposta non versata, al tasso legale, per ogni giorno dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento. Dal 1° gennaio 2026 il tasso è l'1,6% annuo, fissato con decreto del MEF del 10 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2025; nel 2025 era il 2%.

La formula è: imposta × tasso × giorni ÷ 365. Se il ritardo attraversa due anni, si fanno due calcoli separati, uno per ciascun tasso, e si sommano. Gli interessi non si calcolano sulla sanzione.

Il tasso del 2027 sarà fissato dal MEF entro la fine del 2026: per i ritardi che arrivano al prossimo anno conviene controllarlo prima di preparare l'F24.

Esempio: IVA di maggio 2026 non versata, quanto si paga?

Un'impresa che doveva versare 4.000 euro di IVA di maggio entro martedì 16 giugno 2026, con il codice 6005, paga 33,33 euro di sanzione se versa dopo 10 giorni, 50 euro dopo 28 giorni, 55,56 euro dopo 90 giorni e 125 euro a novembre. Gli interessi all'1,6% vanno da 1,75 a 26,83 euro.

Importi inventati a scopo di esempio, tutti con giorni di ritardo caduti nel 2026:

Data di pagamento Giorni Sanzione Importo sanzione (8904) Interessi 1,6% (1991) Totale F24
Venerdì 26/06/2026 10 0,833% 33,33 € 1,75 € 4.035,08 €
Martedì 14/07/2026 28 1,25% 50,00 € 4,91 € 4.054,91 €
Lunedì 14/09/2026 90 1,39% 55,56 € 15,78 € 4.071,34 €
Lunedì 16/11/2026 153 3,125% 125,00 € 26,83 € 4.151,83 €

Il conto di novembre, passo per passo:

  1. sanzione: 25% × 1/8 = 3,125%, cioè 4.000 × 3,125% = 125,00 euro;
  2. interessi: 4.000 × 1,6% × 153 ÷ 365 = 26,83 euro;
  3. F24: riga 6005 per 4.000 euro, riga 8904 per 125,00 euro, riga 1991 per 26,83 euro, tutte con anno di riferimento 2026.

Il salto più costoso è dopo il 90° giorno: la sanzione passa dall'1,39% al 3,125%, più del doppio. La compilazione della riga dell'imposta è spiegata nella scheda del codice tributo 6005.

Quali codici tributo si usano per sanzioni e interessi?

L'imposta si versa con il suo codice ordinario e l'anno a cui si riferisce. Sanzione e interessi hanno codici propri per ogni tributo, con lo stesso anno di riferimento dell'imposta. Fanno eccezione le ritenute: dal 3 luglio 2023 la sanzione si versa con l'8947 o l'8948 e gli interessi si sommano alla ritenuta.

Tributo Codici dell'imposta (esempi) Sanzione Interessi
IVA 6001-6012, 6031-6034, 6099 8904 1991
IRPEF 4001, 4033, 4034 8901 1989
IRES 2001, 2002, 2003 8918 1990
IRAP 3800, 3812, 3813 8907 1993
Ritenute su lavoro dipendente 1001 8947 sommati al 1001
Ritenute su lavoro autonomo 1040 8948 sommati al 1040

Per le ritenute la risoluzione 18/E del 28 aprile 2023 dice che «gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere» e ha soppresso il vecchio 8906. Gli esempi con le ritenute di stipendi sono nella scheda del codice tributo 1001.

Cosa deve fare lo studio con i clienti?

Lo studio deve confrontare ogni mese gli F24 preparati con le quietanze effettivamente pagate, individuare subito i versamenti mancanti e proporre il ravvedimento prima che scatti la fascia successiva: dopo il 90° giorno la sanzione passa dall'1,39% al 3,125% dell'imposta.

  1. dopo ogni scadenza (16 del mese, saldi e acconti) controlla le quietanze F24 di tutti i clienti;
  2. per ogni importo mancante annota scadenza, giorni di ritardo e fascia di sanzione;
  3. prepara un unico F24 con imposta, sanzione e interessi, ognuno con il suo codice e lo stesso anno;
  4. avvisa il cliente della data limite della fascia in corso, per esempio il 30° e il 90° giorno;
  5. prima di dicembre, ricontrolla l'acconto IVA 2026 e gli acconti delle imposte sui redditi.

Le altre guide su liquidazioni, codici e sanzioni sono raccolte nella sezione IVA, F24 e ravvedimento. Per un calcolo veloce di un singolo tributo c'è il calcolatore del ravvedimento con F24 compilato sul sito di Commercialista AI.

Con Commercialista AI il controllo dei versamenti e la preparazione degli F24 di ravvedimento non si fanno più a mano: il programma lo fa al posto tuo, lo studio controlla. Se sei un contribuente, verifica il calcolo con il tuo commercialista.

Fonti ufficiali consultate

Domande frequenti

Quali sono le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso nel 2026?

Per gli omessi versamenti commessi dal 1° settembre 2024: 1/15 del 12,5% per giorno ridotto a 1/10 nei primi 14 giorni (circa 0,083% al giorno), 1,25% fino al 30° giorno, 1,39% fino al 90°, 3,125% entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione e 3,57% oltre. Si aggiungono gli interessi legali.

Qual è la sanzione per omesso versamento dopo il D.Lgs. 87/2024?

L'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, modificato dal D.Lgs. 87/2024, punisce l'omesso versamento con il 25% dell'importo non pagato. Se il ritardo non supera 90 giorni la sanzione è dimezzata al 12,5%, e per ritardi fino a 15 giorni si riduce ancora a 1/15 per ogni giorno.

Quale tasso di interesse si usa nel ravvedimento del 2026?

Il tasso legale dell'1,6% annuo, in vigore dal 1° gennaio 2026 con decreto del MEF del 10 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2025. Per i giorni di ritardo caduti nel 2025 si usa il 2%.

Quali codici tributo servono per sanzioni e interessi?

Per l'IVA 8904 (sanzione) e 1991 (interessi), per l'IRPEF 8901 e 1989, per l'IRES 8918 e 1990, per l'IRAP 8907 e 1993. Per le ritenute la sanzione va con l'8947 (lavoro dipendente) o l'8948 (lavoro autonomo) e gli interessi si sommano al tributo.

Quando non si può più fare il ravvedimento operoso?

Quando viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento, compresa la comunicazione degli esiti del controllo automatico della dichiarazione. Le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 restano invece possibili anche dopo un verbale di constatazione o lo schema di atto del contraddittorio, alle condizioni previste.

Fonti ufficiali

Contenuto informativo aggiornato al 15 ottobre 2026. Le norme cambiano: prima di applicarlo verifica le fonti ufficiali citate.

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