Autovalutazione del rischio antiriciclaggio dello studio: come farla con le Regole tecniche CNDCEC 2025, con esempio di calcolo
Articolo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato sulle fonti ufficiali citate.
In breve
L'autovalutazione del rischio antiriciclaggio misura l'esposizione dello studio al riciclaggio. Con la Regola tecnica n. 1 CNDCEC del 2025 si calcolano il rischio inerente e la vulnerabilità su una scala da 1 a 4; il rischio residuo pesa il primo al 40% e la seconda al 60%. Va aggiornata entro un anno da ogni nuova Analisi nazionale dei rischi.
Che cos'è l'autovalutazione del rischio antiriciclaggio?
L'autovalutazione del rischio antiriciclaggio è il documento con cui il professionista misura quanto il proprio studio è esposto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e quanto sono adeguati i suoi presidi. La prevedono gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007; per i commercialisti il metodo è nella Regola tecnica n. 1 del CNDCEC.
Non va confusa con la valutazione del rischio del singolo cliente, che si fa nell'adeguata verifica. L'autovalutazione guarda allo studio nel suo insieme: che clienti ha, dove operano, che prestazioni rende e come è organizzato per gestire gli obblighi. Le Regole tecniche in vigore sono quelle approvate con la delibera n. 9 del 16 gennaio 2025.
Chi deve fare l'autovalutazione e quando?
L'autovalutazione la deve fare ogni commercialista soggetto agli obblighi antiriciclaggio, e non è delegabile. Va aggiornata quando cambiano in modo rilevante i parametri e comunque entro un anno da ogni aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi. Chi inizia l'attività la fa entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
| Situazione | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Professionista già in attività | Entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi | Regola tecnica n. 1 |
| Ultimo aggiornamento dell'Analisi (27 maggio 2025) | Aggiornamento entro il 27 maggio 2026 | Indicazioni operative CNDCEC, marzo 2026 |
| Cambiamento rilevante dello studio (nuovi servizi, nuova clientela, fusione con altro studio) | Quando il professionista lo ritiene opportuno | Regola tecnica n. 1 |
| Nuovo iscritto | Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio dell'attività | Regola tecnica n. 1 |
Rispetto alla versione precedente delle Regole tecniche è sparita la cadenza fissa triennale: il calendario ora segue le Analisi nazionali del Comitato di sicurezza finanziaria. Se lo studio non ha aggiornato il documento entro il 27 maggio 2026, conviene farlo ora.
Negli studi associati e nelle STP l'autovalutazione può essere fatta per tutto lo studio, firmata dal legale rappresentante; ogni associato può comunque farne una propria.
Come si calcola il rischio residuo dello studio?
Il rischio residuo si calcola in tre passi: si dà un voto da 1 a 4 a quattro fattori di rischio inerente e a quattro elementi di vulnerabilità, si fanno le due medie aritmetiche e si pesano al 40% il rischio inerente e al 60% la vulnerabilità. Il numero finale indica uno dei quattro livelli di rischio.
Passo 1. Rischio inerente: quattro fattori, ognuno con un voto da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo).
| Fattore | Come si valuta (indicazioni CNDCEC, esemplificative) |
|---|---|
| Tipologia di clientela | Quota di clienti in adeguata verifica rafforzata: fino al 10% = 1; oltre 10% e fino al 25% = 2; oltre 25% e fino al 40% = 3; oltre 40% = 4 |
| Area geografica | Quota di clienti in aree ad alto rischio, con le stesse fasce |
| Canali distributivi | Di norma residuale, salvo studi grandi o strutturati: collaborazioni esterne, canali di pagamento |
| Servizi offerti | Quota di prestazioni non o poco significative: oltre 80% = 1; oltre 60% e fino all'80% = 2; oltre 45% e fino al 60% = 3; fino al 45% = 4 |
Passo 2. Vulnerabilità: quattro elementi di presidio, ognuno con un voto da 1 (presidi completi e strutturati) a 4 (presidi insufficienti); 2 vale per presidi ordinari, 3 per presidi lacunosi.
- Formazione del titolare, dei collaboratori e dei dipendenti.
- Organizzazione dell'adeguata verifica.
- Organizzazione della conservazione di dati e documenti.
- Organizzazione per la segnalazione delle operazioni sospette e per le comunicazioni sull'uso del contante.
Passo 3. Rischio residuo = rischio inerente × 40% + vulnerabilità × 60%.
| Valore | Livello di rischio residuo |
|---|---|
| da 1 a meno di 1,6 | Non significativo |
| da 1,6 a meno di 2,6 | Poco significativo |
| da 2,6 a meno di 3,6 | Abbastanza significativo |
| da 3,6 a 4 | Molto significativo |
La vulnerabilità pesa di più perché dipende dallo studio: è la parte su cui il professionista può intervenire.
Un esempio di calcolo dell'autovalutazione
Esempio (dati inventati): uno studio con il 15% di clienti in verifica rafforzata, nessun cliente in aree ad alto rischio, nessun canale esterno e il 70% di prestazioni poco significative ha un rischio inerente di 1,5. Con presidi ordinari ma conservazione lacunosa, la vulnerabilità è 2,25 e il rischio residuo 1,95: poco significativo.
| Voce | Voto |
|---|---|
| Tipologia di clientela (15% in rafforzata) | 2 |
| Area geografica (nessun cliente in aree ad alto rischio) | 1 |
| Canali distributivi | 1 |
| Servizi offerti (70% di prestazioni poco significative) | 2 |
| Rischio inerente (media) | 1,5 |
| Formazione | 2 |
| Adeguata verifica | 2 |
| Conservazione (fascicoli incompleti) | 3 |
| Segnalazioni e contante | 2 |
| Vulnerabilità (media) | 2,25 |
| Rischio residuo: 1,5 × 0,4 + 2,25 × 0,6 = 0,6 + 1,35 | 1,95 – poco significativo |
Anche con un risultato basso, il voto 3 sulla conservazione indica dove intervenire: completare i fascicoli e fissare un metodo di archiviazione. Se il rischio residuo risulta abbastanza o molto significativo, lo studio deve programmare azioni di mitigazione proporzionate alle sue dimensioni e, alla successiva autovalutazione, verificare se hanno funzionato.
Fai il conto dei dati che servono: per assegnare i voti sulla clientela bisogna sapere quanti clienti sono in verifica rafforzata, dove operano e che prestazioni ricevono. Se queste informazioni sono sparse tra fascicoli di carta e fogli diversi, il calcolo diventa una giornata di ricerca.
Cosa deve fare lo studio dopo l'autovalutazione?
Dopo l'autovalutazione lo studio documenta il risultato, adotta le misure per ridurre il rischio dove serve e conserva tutto nella parte generale del fascicolo antiriciclaggio, insieme agli attestati di formazione. Il documento va messo a disposizione delle autorità e dell'Ordine quando lo chiedono.
- Firma e data del documento (modello AV.0 o equivalente).
- Piano di mitigazione per gli elementi con voto 3 o 4: formazione, procedure di adeguata verifica, archivio.
- Formazione programmata e continua, con attestati conservati.
- Funzione antiriciclaggio: nello studio individuale coincide con il professionista; negli studi associati e nelle STP va istituita, salvo che ogni professionista adempia singolarmente.
- Revisione indipendente: obbligatoria solo per studi associati e STP con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori, misurati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Promemoria per il prossimo aggiornamento: entro un anno dalla prossima Analisi nazionale dei rischi.
Secondo le indicazioni operative CNDCEC di marzo 2026, la mancata esibizione dell'autovalutazione non è sanzionata direttamente, ma incide sulla misura delle sanzioni (art. 67 del D.Lgs. 231/2007).
Quali documenti servono per fare l'autovalutazione?
Per fare l'autovalutazione servono i dati della clientela già raccolti con l'adeguata verifica, l'elenco delle prestazioni rese, gli attestati di formazione e una descrizione delle procedure interne. Il CNDCEC mette a disposizione il modello AV.0, facoltativo, aggiornato con l'informativa n. 57/2026.
- Elenco clienti con livello di rischio e tipo di adeguata verifica (semplificata, ordinaria, rafforzata).
- Area geografica dei clienti, per individuare quelli in aree ad alto rischio.
- Prestazioni rese classificate secondo le tabelle della Regola tecnica n. 2.
- Attestati di formazione di titolare e collaboratori.
- Procedure di adeguata verifica, conservazione e segnalazione, anche brevi.
Dati del cliente aggiornati rendono più semplice anche individuare il titolare effettivo e mantenere i fascicoli completi, che è proprio uno degli elementi di vulnerabilità.
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Contenuto informativo: l'autovalutazione resta un adempimento personale del professionista, che ne valuta i parametri sul proprio studio.
Domande frequenti
Ogni quanto va aggiornata l'autovalutazione del rischio antiriciclaggio?
Con le Regole tecniche CNDCEC del 2025 non c'è più la cadenza triennale: va aggiornata quando cambiano in modo rilevante i parametri e comunque entro un anno dalla pubblicazione di ogni aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi. Dopo quella del 27 maggio 2025, il termine era il 27 maggio 2026.
Il professionista appena iscritto deve fare l'autovalutazione?
Sì. La prima autovalutazione va fatta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale, secondo la Regola tecnica n. 1 del CNDCEC.
L'autovalutazione si può delegare a un collaboratore o a un consulente?
No. È un adempimento proprio del professionista e non è delegabile. Negli studi associati e nelle STP può essere fatta a livello di studio; in quel caso il documento è firmato dal legale rappresentante.
Il modello AV.0 del CNDCEC è obbligatorio?
No. Il professionista può avvalersi della modulistica del Consiglio Nazionale, che è facoltativa. Serve però un documento che mostri il metodo e il risultato, da mettere a disposizione delle autorità e dell'Ordine.
Cosa succede se non si fa l'autovalutazione?
Secondo le indicazioni operative CNDCEC di marzo 2026, la mancata esibizione dell'autovalutazione non è sanzionata direttamente, ma incide sulla misura delle sanzioni per le altre violazioni (art. 67 del D.Lgs. 231/2007). Va comunque messa a disposizione delle autorità e dell'Ordine.
Fonti ufficiali
- CNDCEC - Regole tecniche antiriciclaggio (delibera n. 9 del 16 gennaio 2025)
- CNDCEC - Indicazioni operative per la compilazione della modulistica antiriciclaggio (marzo 2026)
- CNDCEC - Antiriciclaggio, norme tecniche e modulistica
- Fiscal Focus - Aggiornamento dell'autovalutazione del rischio (RT1) entro il 27 maggio 2026 (30 maggio 2025)
- Fisco7 - Autovalutazione del rischio: cosa fare entro la scadenza del 27 maggio (aprile 2026)
- Fiscal Focus - Antiriciclaggio, autovalutazione del rischio: Regola tecnica n. 1 (1 aprile 2026)
- Normattiva - D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Contenuto informativo aggiornato al 14 ottobre 2026. Le norme cambiano: prima di applicarlo verifica le fonti ufficiali citate.